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Incentivi statali per l'acquisto dei DPI e la sanificazione degli ambienti

Per riprendere l'attività produttiva è obbligatorio seguire le varie disposizioni emanate dagli organi preposti (Governo, Regioni, ecc). Per quanto riguarda DPI e sanificazione ambienti in azienda, il DL n.23 dell'8 aprile 2020 all'articolo 30 regolamenta il credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro:

"1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo."

A tal proposito la circolare n.9/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni e in merito all'articolo 30 del Dl 23/2020, precisa l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta verso gli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per quanto concerne le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nell'anno 2020.

Nello specifico il DL n. 18/2020 Cura Italia all'articolo 64 prevede che, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Dall'Agenzia delle Entrate viene, inoltre, confermato che il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza idonei, difatti la circolare 9/E precisa che nel credito rientrano le spese sostenute nel 2020 relative all'acquisto:

- di dispositivi di protezione individuale: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza: barriere e pannelli protettivi;
- di detergenti mani e disinfettanti.

Fonte: https://www.ingegneri.cc Per informazioni più accurate e aggiornate consultare il proprio consulente di fiducia.